Cass. civ., sez III, sentenza n. 16818/2018
L’accordo raggiunto in sede di conciliazione agraria (ex art. 46 legge 203/82) ha valore transattivo ed autonomo rispetto al rapporto di affitto agrario che ne costituisce il presupposto.
In tal senso, la sentenza n. 16818/2018 del 03.04.2018 che la Suprema Corte di Cassazione, III sezione civile, ha emesso in accoglimento delle argomentazioni spese dal cliente assistito dal nostro studio.
In particolare, ha risolto la questione di competenza sorta laddove oggetto del contendere sia un accordo transattivo (diretto ad estinguere un contratto di affitto originariamente concluso), con il quale proprietario e affittuario del terreno avevano pattuito, tra gli altri, l’obbligo di rilasciare il fondo libero da persone e cose.
Il ricorrente sosteneva la competenza della Sezione Specializzata Agraria, mentre il nostro cliente, affermando la natura di novazione dell’atto transattivo stipulato, riteneva che il giudice competente fosse quello ordinario.
La Corte di Cassazione, stante l’evidente natura novativa dall’accordo transattivo sottoscritto tra le parti, ha quindi confermato l’esatta competenza in favore del Giudice Ordinario e non invece della Sezione Specializzata Agraria.
26-03-2021