Cass. civ., sez. trib., sentenza n. 11415/2019
La Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la recente sentenza n. 11415/2019 del 4.04.2019 ha stabilito, accogliendo le motivazioni spese dal cliente assistito dal nostro studio, che le agevolazioni previste dall’art. 9 del d.lgs. 504/1992 si applicano anche all’imprenditore agricolo proprietario del fondo concesso in affitto alla società di persone della quale è socio (nel caso in esame società semplici o di fatto) avente anch’essa la qualifica di IAP.
La Suprema Corte, contrariamente alla posizione assunta da alcune Amministrazioni Comunali in tema di ICI (ora IMU) ha quindi esteso la predetta agevolazione in favore delle società di persone, con un’interpretazione delle norme maggiormente in linea con la normativa “eurounitaria”.
L’estensione dell’agevolazione alla società semplice opera a condizione che la società IAP sia nel possesso del terreno oggetto di imposizione ed il contribuente sia socio della medesima e proprietario del fondo.